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26 MAR - FENOMENO FUMAROLE DI PANAREA: ORDINANZA ODIERNA GUARDIA COSTIERA (26/03/2003)
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Pubblichiamo il testo integrale dell'ordinanza emessa oggi relativa alla navigazione nella zona delle "bolle" di Panarea.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GUARDIA COSTIERA
LIPARI

ORDINANZA N. 06/03
IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI LIPARI
- Vista la propria precedenza ordinanza n.47/02 del 20.11.2002, prorogata con ordinanza n.48/02 in data 30.11.2002 e, successivamente con ordinanza n.02/03 in data 15.01.2003, relativa all all’interdizione di una zona di mare antistante l’Isola di Panarea (comprendente gli isolotti denominati “Lisca Bianca”, “Lisca Nera”, “Dattilo” e “Basiluzzo”), a seguito dei fenomeni di vulcanismo secondario verificatisi a partire da 03.11.2002;
- Vista l’Ordinanza n. 07/2003 del 03.03.2003 emessa dal Commissario delegato per l’emergenza nel Comune di Lipari, con il quale è stato revocato il precedente provvedimento datato 18.11.2002 n. 85 emesso dalla medesima Autorità amministrativa;
- Viste, nella fattispecie, le motivazioni a supporto della suddetta ordinanza di revoca; - Ritenuta altresì l’opportunità di regolamentare le attività marittime all’interno di una zona delimitata dalle coordinante sottoindicate, nella considerazione della permanenza dei fenomeni di emissione di gas in alcuni punti del sottosuolo marino antistante la predetta isola, ancora oggetto di studio da parte del personale tecnico-scientifico;
- Visti gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione;
- Visti gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione

ORDINA

Art.1) - L’ordinanza n. 47/02 del 20.11.2002 è revocata.
Art.2) – In via cautelare e con decorrenza immediata, fino a nuovo ordine nel tratto di mare, delimitato dai seguenti punti (rappresentato nella cartina allegata che fa parte della presente ordinanza)
A)
LATITUDINE 38. 38,6 NORD
LONGITUDINE 015. 07 EST
B)
LATITUDINE 38. 38,3 NORD
LONGITUDINE 015. 07,4 EST
C)
LATITUDINE 38. 37,8 NORD
LONGITUDINE 015. 06,7 EST
D)
LATITUDINE 38. 38,1 NORD
LONGITUDINE 015. 06,3 EST

è vietato:
a) esercitare qualsiasi attività di pesca, sia professionale che sportiva, effettuata con qualsiasi tipo di attrezzatura;
b) effettuare immersioni a qualsiasi scopo, con l’esclusione del personale scientifico facente parte di istituti di ricerca riconosciuti ed interessati nella fattispecie allo studio del fenomeno, preventivamente autorizzato dal Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari su richiesta inoltrata tramite il Dipartimento della Protezione Civile;
c) stazionare sulla superficie dell’acqua in corrispondenza dei punti di emissione dei gas dal sottosuolo marittimo.

Art.3) - Chi contravviene alle disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 1174 del Codice della Navigazione.
Art.4) – E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Lipari 26 marzo 2003
Il Comandante T.V.(CP) Francesco Paolillo