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29 LUG - AMBIENTE: DAL 6 AGOSTO PIU’ DIFFICILE PER LE NAVI INQUINARE I NOSTRI MARI (29/07/2003)
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Finalmente, le imbarcazioni che inquinano i mari avranno vita dura.
Per quanto riguarda Panarea, i barconi incontrollati, stracolmi di passeggeri di turisti mordi e fuggi, non potranno più devastare i nostri fondali con ogni specie di rifiuti senza incorrere in pesanti sanzioni.
Infatti, dal 6 agosto prossimo tutte le navi (unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti), i pescherecci (ossia qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi) e le imbarcazione da diporto (ossia tutte le unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative) dovranno attenersi alle norme contenute nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182, che dà attuazione alla direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, ai sensi dell’art. 32 della L. 01.03.2002, n. 39 (legge comunitaria 2001) pubblicata in BLT 4/2002.

La finalità del provvedimento è quella di salvaguardare i litorali dall’inquinamento tramite la riduzione degli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.

Con la nuova normativa, il comandante di ogni nave in partenza dovrà notificare all’Autorità marittima, tramite un apposito modello (All. sub III), gli impianti portuali in cui si intendono scaricare i rifiuti.
Sono esentati da questo obbligo i pescherecci e le imbarcazioni da diporto omologate fino a 12 passeggeri. Le navi di linea con scali frequenti e regolari adempiono a tale obbligo fornendo le informazioni alla sola Autorità marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti a ogni porto di scalo.

Tali impianti, siano essi strutture fisse, mobili o galleggianti, devono essere adeguati in relazione alla classificazione del porto, laddove adottata, ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio e devono altresì essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi.

Prima di ripartire da uno scalo, la nave verrà ispezionata dalla Capitaneria per verificare l’effettività della notifica e del conferimento.

Scarica il testo integrale del decreto n.182, in formato pdf