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11 NOV – SMALTIMENTO RIFIUTI A PANAREA: ALCUNE RIFLESSIONI (11/11/2003)
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Negli ultimi mesi in più occasioni ci siamo proposti utilizzando questo sito per la ricerca di collaborazioni con gli enti locali preposti ai servizi di smaltimento rifiuti prodotti sull’isola di Panarea.
I nostri sforzi hanno determinato un certo interesse su tale problematica ma ci rendiamo conto che l’avvicinarsi della nuova stagione estiva ci impone un’azione più decisiva ed incisiva che possa stimolare le autorità proposte ad un maggiore impegno per il raggiungimento di tale obbiettivo.
Le azioni condotte dalle autorità giudiziaria, che, in alcuni casi, hanno interessato negli ultimi mesi la provincia di Messina, rendono necessario e moralmente imperativo uno sforzo comune che in tempi strettissimi si concretizzi nell’avvio di un’attività ambientale incisiva sull’intero arcipelago delle Eolie con una particolare focalizzazione sulle tematiche legate allo smaltimento dei rifiuti.
In particolare si è deciso di proporre una serie di informative tecniche ed amministrative che a nostro giudizio possono essere interessanti.
Il Decreto Legislativo n.22 del 5 FEBBRAIO 1997 ”Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” prevede all’art. 22 specifiche competenze per i Comuni, delegando ad essi l’insieme dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale.
Il regime di privativa previsto in tale articolo è rafforzato dalle competenze in materia di ordinanze contingibili e urgenti previste nell’art.14 che delegano al Sindaco particolari poteri per condizioni eccezionali. Tali poteri si ricorda tuttavia sono reiterabili solo 2 volte sotto particolari condizioni.
La responsabilità del Sindaco è pertanto ampia e non permette soluzioni compromissorie, data la doppia veste nella quale opera, come gestore del sistema di smaltimento rifiuti e garante della salute e degli aspetti igienico sanitari del territorio comunale.
L’adozione di soluzioni tecniche introdotte con ordinanze contingibili e urgenti è quindi da considerarsi un evento eccezionale e non prassi acquisita; pertanto è ora di passare dall’emergenza a soluzioni definitive che si inquadrino nello spirito della legge.