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31 MAG – TICKET DI UN EURO PER I DIPORTISTI E I VISITATORI DELLE EOLIE (31/05/2004 - 14.05)
E' in vigore dal primo giugno al 31 ottobre. Il testo dell'ordinanza.
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Da domani, primo giugno, fino al 31 ottobre torna il ticket turistico per le isole Eolie. I visitatori per sbarcare e i dipartisti per attraccare con le loro imbarcazioni dovranno pagare un euro. Il provvedimento, già attuato lo scorso anno, è stato rinnovato dal sindaco di Lipari, Mariano Bruno, allo scopo di far affluire nelle casse comunali le risorse finanziarie necessarie ad avviare gli interventi più urgenti a favore delle isole stesse. Per salire sui crateri di Vulcano e Stromboli si dovrà pagare anche un ulteriore ticket di tre euro.
Ecco il testo dell'ordinanza.




COMUNE DI LIPARI
PROVINCIA DI MESSINA
_______ . _______
Ordinanza n. 29/04
Lipari,19/05/2004
Il Sindaco
Commissario delegato per l’emergenza nel Comune di Lipari
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Interno, Delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 3225 del 02/07/2002,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 162 del 12/07/2002, emanata allo scopo di fronteggiare la situazione di
emergenza del Comune di Lipari, connessa al massiccio flusso turistico.
PRESO ATTO che all’art. 3, comma 3, dell’ordinanza sopra evidenziata è prevista l’istituzione di un contributo aggiuntivo
sul prezzo del biglietto di trasporto, per le tratte riguardanti le isole che costituiscono il Comune di Lipari e l’applicazione di
pari contributo ai passeggeri di natanti privati, di qualsiasi stazza, che attraccheranno nei porti del Comune di Lipari o nelle
rade circostanti.
PRESO ATTO altresì che al comma 4 del sopra citato art. 3, al fine di assicurare che i percorsi di accesso ai Vulcani siano
attrezzati in modo da garantire adeguate condizioni di sicurezza, è prevista l’istituzione di un contributo per lo svolgimento di
attività escursionistica sulla sommità dei Vulcani
VERIFICATO che l’ordinanza di cui sopra prevede espressamente che l’istituzione del contributo va effettuata tramite
ordinanza emanata dal Commissario delegato, che dovrà contenere importo, tempi, modalità di applicazione e riscossione del
contributo e destinazione dei proventi, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento Ministeriale.
ACCERTATO che lo stato di emergenza, nel territorio del Comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine interessate, è
stato prorogato al 31/12/2004 con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19/12/2003.
RAVVISATA l’assoluta necessità di applicare anche per l’anno 2004 i contributi sopra evidenziati, che d’ora in avanti
saranno rispettivamente definiti “ticket d’ingresso” e “ticket d’accesso alle sommità dei Vulcani”, al fine di provvedere ad
acquisire le necessarie risorse finanziarie per disporre interventi urgenti e indifferibili sul territorio del Comune di Lipari.
RITENUTO necessario determinare periodi applicazione differenti per i Vulcani delle Eolie.
O R D I N A
Per quanto sopra evidenziato che qui si intende integralmente richiamato
1. Per il periodo 01/06/2004 – 30/09/2004 è istituito nel territorio del Comune di Lipari un “ticket d’ingresso”
regolato dalle disposizioni di cui all’Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Per il periodo 01/06/2004 – 31/10/2004 è istituito nel territorio del Comune di Lipari e in particolare nell’isola
di Vulcano un “ticket d’accesso alle sommità dei vulcani” regolato dalle disposizioni di cui all’Allegato B, che
fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Per il periodo 01/08/2004 – 31/10/2004 è istituito nel territorio del Comune di Lipari e in particolare nell’isola
di Stromboli un “ticket d’accesso alle sommità dei vulcani” regolato dalle disposizioni di cui all’Allegato B,
che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni, è fatto
obbligo a chiunque di rispettarla e farla rispettare.
Il Sindaco
Commissario delegato per l’emergenza nel Comune di Lipari
(Dott. Mariano Bruno)
Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza nel Comune di Lipari
Istituzione di un contributo denominato “ ticket d’ingresso”
Allegato A
Regolamento di attuazione
Art. 1
Istituzione del contributo
1. Ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno, Delegato per il coordinamento
della Protezione Civile, n. 3225 del 02/07/2002, emanata allo scopo di fronteggiare la situazione
di emergenza del Comune di Lipari, connessa al massiccio flusso turistico, è istituito, per il
periodo 01/06/2004-30/09/2004, apposito contributo denominato “ticket d’ingresso” da applicare
secondo le disposizioni del presente regolamento di attuazione.
Art. 2
Importo del contributo
1. Il contributo definito “ticket d’ingresso” sarà pari ad un euro ( € 1,00 ) per singolo biglietto
d’entrata e/o passeggero delle compagnie di navigazione e per ogni occupante di natanti privati.
Art. 3
Zone di applicazione del contributo
1. Il contributo sarà applicato nell’ambito del territorio del Comune di Lipari che comprende le isole
di Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Filicudi e Alicudi.
2. Il contributo è dovuto per le tratte provenienti da località non comprese nel territorio del Comune
di Lipari.
Art. 4
Soggetti passivi
1. Il contributo è dovuto da:
a) tutti i passeggeri delle compagnie di navigazione pubbliche o private che esercitano su tratte
che hanno come destinazione i porti delle isole del Comune di Lipari;
b) tutti i passeggeri di natanti privati, di qualsiasi stazza, che attraccheranno nei porti delle isole
del Comune di Lipari e nelle rade circostanti.
2. Il ticket attestante il pagamento del contributo dovrà riportare la data del giorno di rilascio, avrà
validità esclusivamente per quel giorno e dovrà essere adeguatamente obliterato.
3. I passeggeri di natanti privati potranno utilizzare il ticket pagato per 7 giorni consecutivi dalla
data del rilascio in ogni approdo e/o rada del territorio del Comune di Lipari.
Art. 5
Casi di esenzione o di esclusione
1. Sono esclusi dall’applicazione del contributo:
a) i passeggeri che dimostreranno di essere residenti nelle Eolie, compresa l’isola di Salina;
b) i passeggeri che usufruiscono di abbonamenti acquistati per pendolarismo connesso a
incombenze di lavoro;
c) i passeggeri che usufruiscono, in virtù delle norme in vigore, delle stesse agevolazioni tariffarie
previste per i residenti;
d) i passeggeri che transitano con aliscafi o navi di linea (esclusivamente Siremar – Snav - N.G.I.
– Covemar – Ustica Lines) nella tratta singola dall’isola di Salina al territorio del Comune di
Lipari;
e) i passeggeri di età inferiore ad un anno;
f) i passeggeri delle navi crociera che non attraccano nei porti delle isole, sostano in rada e
garantiscono ai propri clienti trattamento di vitto e alloggio a bordo.
Art. 6
Riscossione e riversamento del contributo
1. Il contributo sarà riscosso dalle compagnie di navigazione e agenzie varie, che riverseranno lo
stesso nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l’emergenza entro i primi 15
giorni del mese successivo a quello di competenza. Ai soggetti di cui al presente comma viene
riconosciuto un compenso/commissione pari al 5% delle somme riscosse, lo stesso compenso
potrà essere trattenuto direttamente sui riversamenti da effettuare.
2. Tutte le informazioni sulle modalità del riversamento da effettuare mensilmente potranno essere
richieste ai seguenti numeri: fax 090/9880196 , tel. 338/4224980 – 338/4688049.
3. Le compagnie di navigazione e i titolari di concessioni come sopra individuati avranno facoltà di
far pagare (riscuotere) il contributo:
a) per mezzo dei propri sistemi informatici di bigliettazione, introducendo nel biglietto la voce
specifica aggiuntiva denominata “ticket d’ingresso”;
b) per mezzo di appositi ticket che potranno essere richiesti al Comune di Lipari e che dovranno
essere rilasciati ai clienti in aggiunta al biglietto della tratta e/o corrispettivo del servizio.
4. Per il contributo dovuto da passeggeri di natanti da diporto alla riscossione potrà provvedere
anche eventuale incaricato nominato dal Commissario Delegato. Lo stesso dovrà effettuare i
riversamenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per l’emergenza, nel
rispetto dei tempi e delle modalità sopra evidenziate per le compagnie di navigazione.
5. I soggetti che provvedono alla riscossione sono tenuti a comunicare settimanalmente (lunedì di
ogni settimana) gli importi incassati per i relativi contributi ed inviare copia della ricevuta dei
versamenti effettuati. Le comunicazioni vanno inoltrate al n. di fax 090/9880196 o consegnate al
protocollo generale del Comune di Lipari affinchè siano assegnate alla gestione emergenziale.
Art. 7
Destinazione dei proventi
1. Gli introiti realizzati a seguito dell’introduzione del “ticket d’ingresso” saranno utilizzati per:
1. acquisto, manutenzione e funzionamento di dissalatori di acqua marina;
2. realizzazione, manutenzione e messa in sicurezza dei sentieri e della cartellonistica di accesso
ai crateri dei vulcani ed ai luoghi ove siano presenti altre manifestazioni di vulcanismo;
3. acquisizione di mezzi per il pubblico soccorso;
4. potenziamento delle strutture e dei servizi ospedalieri;
5. realizzazione e potenziamento di opere per lo smaltimento di reflui fognari e per il
miglioramento della viabilità;
6. ripristino e messa in sicurezza della piattaforma per elicotteri nell’isola di Stromboli;
7. valutazione di fattibilità e realizzazione di un attracco per mezzi di trasporto nell’isola di
Stromboli, frazione di Ginostra, conformemente a quanto previsto dall’art. 4 della direttiva
85/337/CEE del 27 giugno 1985;
8. realizzazione interventi previsti dall’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
3266/2003.
Art. 8
Accertamento, controllo e obblighi dei comandi di bordo
1. Il controllo del regolare pagamento del contributo sarà effettuato dai corpi di polizia e di vigilanza
operanti nel comprensorio o da appositi incaricati dal Commissario delegato. Gli stessi potranno
esercitare ogni forma di attività ispettiva e di verifica, ivi compreso l’accesso ai natanti, al fine di
accertare il rispetto delle prescrizioni del presente atto.
2. I corpi di polizia e di vigilanza ed eventuali incaricati dal Commissario Delegato cureranno nel
caso di verifica di infrazioni che determinano reati fiscali ad informare le autorità competenti per i
provvedimenti previsti dalle norme in vigore.
3. I comandi di bordo delle navi maggiori (iscritte nelle matricole) hanno l’obbligo, all’atto della
partenza dal porto esterno al territorio del Comune di Lipari, di annotare nel giornale nautico
(parte IV) il numero di passeggeri presenti a bordo.
4. I comandi di bordo delle navi minori (iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti) hanno
l’obbligo, all’atto della partenza dal porto esterno al territorio del Comune di Lipari, di annotare su
apposito registro, che sarà ritirato presso gli uffici del Commissario delegato, il numero dei
passeggeri presenti a bordo.
Art. 9
Sanzioni
1. La sanzione da applicare in caso di violazione agli obblighi di cui al presente provvedimento,
salvo che il fatto non costituisca reato, sarà pari, per ogni passeggero o occupante di natante
privato sprovvisto di biglietto riportante il pagamento del “ticket d’ingresso” o di specifico
biglietto attestante il pagamento del “ticket d’ingresso” di cui al precedente art. 6, a:
€ 10,00 a carico del passeggero o occupante di natante privato.
€ 50,00 a carico dell’armatore o del comandante o del titolare della concessione di cui al
precedente art. 6.
La stessa sanzione sarà applicata nel caso in cui il biglietto non riporti la data del giorno di
emissione.
2. Il pagamento può essere effettuato entro 60 gg. dalla data di notificazione del verbale di
contestazione con versamento sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per
l’emergenza nei modi e termini che saranno indicati nello stesso verbale.
3. Qualora non abbia luogo il pagamento di cui sopra, si procederà a mezzo ingiunzione ai sensi
della normativa in vigore e all’importo della sanzione si aggiungerà quello degli interessi legali e
delle spese di procedura.
Art. 10
Poteri del Commissario delegato
1. Ai fini del controllo dei dati relativi ai riversamenti effettuati dalle compagnie di navigazione il
Commissario delegato per l’emergenza può richiedere alle stesse ogni atto e/o documento relativo
ai flussi di passeggeri verso il territorio del Comune di Lipari.
2. Il Commissario delegato ha facoltà, per esercitare i controlli ritenuti necessari, di utilizzare dati e
notizie acquisiti da altri enti o uffici pubblici e privati.
3. La mancata risposta nei termini assegnati dal Commissario Delegato per l’emergenza può
comportare l’accesso ai locali e ai documenti delle compagnie di navigazione che sono tenute al
riversamento delle somme, al fine di rilevare gli esatti importi delle somme di competenza.
L’accesso è autorizzato dal Commissario Delegato.
4. Sono incaricati degli accessi e della rilevazione delle somme spettanti all’ente tutte le forza di
polizia e di vigilanza ed eventuali collaboratori del Commissario Delegato.
5. I dati richiesti vengono acquisiti in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente
Ordinanza ed assumono il carattere di riservatezza ai sensi della Legge 675/96 sulla “Tutela delle
persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.
Art. 11
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza nel Comune di Lipari
Istituzione di un contributo denominato “ ticket d’accesso alle sommità dei vulcani”
Allegato B
Regolamento di attuazione
Art. 1
Istituzione del contributo
1. Ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno, Delegato per il coordinamento
della Protezione Civile, n. 3225 del 02/07/2002, emanata allo scopo di fronteggiare la situazione
di emergenza del Comune di Lipari, connessa al massiccio flusso turistico, è istituito, per il
periodo 01/06/2004-31/10/2004 per l’isola di Vulcano e per il periodo 01/08/2004-31/10/2004 per
l’isola di Stromboli, apposito contributo denominato “ticket d’accesso alle sommità dei vulcani”
da applicare secondo le disposizioni del presente regolamento di attuazione.
Art. 2
Importo del contributo
1. Il contributo definito “ticket d’accesso alle sommità dei Vulcani” sarà pari a tre euro (€ 3,00) per
persona che effettua attività escursionistica sulle sommità dei Vulcani.
Art. 3
Zone di applicazione del contributo
1. Il contributo sarà applicato per l’accesso alle sommità dei vulcani con manifestazioni di
vulcanismo e in particolare i due presenti nelle isole di Stromboli e Vulcano.
2. Si intende per sommità dei Vulcani la zona individuata dagli appositi provvedimenti in materia.
Art. 4
Soggetti passivi
1. Il contributo è dovuto da chiunque effettui attività escursionistica sulle sommità dei vulcani come
sopra specificate.
2. Il ticket attestante il pagamento del contributo dovrà riportare la data del giorno di rilascio, avrà
validità esclusivamente per quel giorno e dovrà essere adeguatamente obliterato.
Art. 5
Casi di esenzione o di esclusione
1. Sono esclusi dall’applicazione del contributo:
a) le guide regolarmente autorizzate;
b) i componenti delle forze armate e/o di polizia e/o di soccorso;
c) gli escursionisti che dimostreranno di essere residenti nelle Eolie, compresa l’isola di Salina.
Art. 6
Riscossione e riversamento del contributo
1. Il contributo sarà riscosso dalle guide autorizzate (con le quali sarà consentito l’accesso alle
sommità dei Vulcani), che riverseranno lo stesso nella contabilità speciale intestata al
Commissario delegato per l’emergenza entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello di
competenza. Ai soggetti di cui al presente comma viene riconosciuto un compenso pari al 5%
delle somme riscosse, lo stesso compenso potrà essere trattenuto direttamente sui riversamenti da
effettuare.
2. Tutte le informazioni sulle modalità del riversamento da effettuare mensilmente potranno essere
richieste ai seguenti numeri: fax 090/9880196 , tel. 338/4224980 – 338/4688049.
3. Le guide autorizzate avranno facoltà di far pagare (riscuotere) il contributo per mezzo di appositi
ticket che potranno essere richiesti al Comune di Lipari e che dovranno essere rilasciati ai clienti
in aggiunta al costo del servizio.
4. Il Commissario delegato avrà facoltà di istituire diverso sistema di riscossione al fine di migliorare
la funzionalità e l’operatività della stessa.
5. I soggetti che provvedono alla riscossione sono tenuti a comunicare settimanalmente (lunedì di
ogni settimana) gli importi incassati per i relativi contributi. La comunicazione va effettuata al n.
di fax 090/9880196 o consegnata al protocollo generale del Comune di Lipari.
Art. 7
Destinazione dei proventi
1. Gli introiti realizzati a seguito dell’introduzione del “ticket d’accesso alle sommità dei vulcani”
saranno utilizzati dal Comune di Lipari per:
a) acquisto, manutenzione e funzionamento di dissalatori di acqua marina;
b) realizzazione, manutenzione e messa in sicurezza dei sentieri e della cartellonistica di accesso ai
crateri dei vulcani ed ai luoghi ove siano presenti altre manifestazioni di vulcanismo;
c) acquisizione di mezzi per il pubblico soccorso;
d) potenziamento delle strutture e dei servizi ospedalieri;
e) realizzazione e potenziamento di opere per lo smaltimento di reflui fognari e per il miglioramento
della viabilità;
f) ripristino e messa in sicurezza della piattaforma per elicotteri nell’isola di Stromboli;
g) valutazione di fattibilità e realizzazione di un attracco per mezzi di trasporto nell’isola di
Stromboli, frazione di Ginostra, conformemente a quanto previsto dall’art. 4 della direttiva
85/337/CEE del 27 giugno 1985;
h) realizzazione interventi previsti dall’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
3266/2003.
Art. 8
Accertamento, controllo e obblighi dei comandi di bordo
1. Il controllo del regolare pagamento del contributo sarà effettuato dai corpi di polizia e di vigilanza
operanti nel comprensorio o da appositi incaricati dal Commissario delegato. Gli stessi potranno
esercitare ogni forma di attività ispettiva e di verifica.
2. I corpi di polizia e di vigilanza ed eventuali incaricati dal Commissario Delegato cureranno nel
caso di verifica di infrazioni che determinano reati fiscali ad informare le autorità competenti per i
provvedimenti previsti dalle norme in vigore.
Art. 9
Sanzioni
1. La sanzione da applicare in caso di violazione agli obblighi di cui al presente provvedimento sarà
pari, salvo che il fatto non costituisca reato, per ogni persona a:
a) € 10,00 a carico dell’escursionista
b) € 50,00 a carico della guida
La stessa sanzione sarà applicata nel caso in cui il biglietto non riporti la data del giorno di
emissione.
2. Il pagamento può essere effettuato entro 60 gg. dalla data di notificazione del verbale di
contestazione con versamento sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per
l’emergenza nei modi e termini che saranno indicati nello stesso verbale.
3. Qualora non abbia luogo il pagamento di cui sopra, si procederà a mezzo ingiunzione ai sensi
della normativa in vigore e all’importo della sanzione si aggiungerà quello degli interessi legali e
delle spese di procedura.
Art. 10
Poteri del Commissario delegato
1. Ai fini del controllo dei dati relativi ai riversamenti effettuati il Commissario delegato per
l’emergenza può richiedere ogni atto e/o documento relativo ai flussi di escursionisti verso le
sommità dei Vulcani.
2. Il Commissario delegato ha facoltà, per esercitare i controlli ritenuti necessari, di utilizzare dati e
notizie acquisiti da altri enti o uffici pubblici e privati.
3. I dati richiesti vengono acquisiti in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente
Ordinanza ed assumono il carattere di riservatezza ai sensi della Legge 675/96 sulla “Tutela delle
persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.
Art. 11
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge.